Regolamento Esami Integrativi e di Idoneità
Documento che stabilisce che la non ammissione alla classe successiva sia deliberata collegialmente dal consiglio di classe e adeguatamente motivata nel verbale, a garanzia di trasparenza, correttezza e tutela dello studente.
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
Ai sensi dell’art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.
Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.
In tal caso la domanda di ammissione agli esami di idoneità va presentata all'Istituzione scolastica entro il 15 aprile.
Licenza
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